Il procedimento di nomina dell'amministratore adottato dal Presidente del tribunale, a norma dell'art.1129 c.c. sul presupposto che il condominio ne sia sprovvisto, costituisce attività di carattere non giurisdizionale ma amministrativa, in quanto non è diretta alla risoluzione di un conflitto di interessi, ma solo ad assicurare al condominio dell'organo necessario e imposto dalla legge.
Tale atto, non è soggetto a reclamo innanzi alla Corte di Appello in quanto manca una previsione normativa in tal senso.
Di conseguenza, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art.111 Costituzione, art.1129 cod. civ. art.64 disp. att. cod. civ..