Il caso riguarda una coppia che aveva stipulato un compromesso per acquistare una casa in costruzione prevedendo di pagare parte del prezzo attraverso la permuta di un proprio immobile. I lavori di costruzione si erano protratti e la coppia aveva citato in giudizio il costruttore, il quale a sua volta imputava varie responsabilità agli acquirenti.
Il primo giudice interpellato aveva escluso che le parti dovessero corrispondere somme per danni, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione stabilendo che tra i pregiudizi patrimoniali, suscettibili di risarcimento, subiti dalla parte non adempiente per effetto della risoluzione del contratto conseguente ad inadempimento della controparte rientrano anche le spese affrontate in vista del proprio inadempimento e, specificamente, nelle ipotesi di preliminare di vendita che preveda il trasferimento di una cosa determinata, gli esborsi diretti alla realizzazione di quest'ultima o comunque finalizzati a renderla conforme all'oggetto delle pattuizioni.
Nel caso in questione la coppia dovrà pagare le spese sostenute dal costruttore per adattare l’immobile in costruzione alle richieste del promesso acquirente che poi non ha più comprato.