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L'amministratore cessato dall'incarico può chiedere al nuovo amministratore), il rimborso delle ...

L'amministratore cessato dall'incarico può chiedere al nuovo amministratore), il rimborso delle spese da lui anticipate

Cassazione del 27/09/1996 , 8530
L'amministratore cessato dall'incarico, può chiedere il rimborso delle somme da anticipate per la gestione condominiale sia nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall'espletamento del mandato, che appunto riflette la gestione e la conservazione di quelle cose e impianti comuni) sia, cumulative, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all'amministratore, mandatario, le anticipazioni da questo fatte nell'esecuzione dell'incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l'anticipazione per effetto di essa, non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali.
L'amministratore del condominio ha diritto di richiedere ai singoli condomini in rimborso delle spese da lui anticipate per la gestione condominiale solo nei limiti delle rispettive quote dovendosi ritenere applicabili anche nei rapporti esterni la disposizione dell'art.1123 cod.civ.. (Artt.1123, 1720, 1129, 1130 cod.civ.).
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