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(15/09/2005) Trasformazione del sottotetto: indennità di sopraelevazione Cassazione civile Ordinanza 07/06/2005, n. 11857 La Cassazione con l’ordinanza n. 11857/2005 del 7 giugno 2005 ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di stabilire in quale ipotesi la trasformazione del sottotetto in locali abitabili determini l’obbligo di corrispondere l’indennità di sopraelevazione. La giurisprudenza di legittimità si è generalmente orientata nel senso che, opere siffatte, vanno considerate come “nuovi piani o nuove fabbriche” ai sensi dell’art. 1127 c.c. Da tale indirizzo si è però ultimamente discostata la S.C. con la sentenza n. 6643/2000 secondo la quale l’innalzamento di un preesistente sottotetto, contenuto nei limiti del suo perimetro, non comporta l’obbligo di pagamento dell’indennità, in quanto l’art. 1127 c.c. non si riferisce ad ogni caso di sopraelevazione, intesa come pura e semplice costruzione oltre l’altezza precedente del fabbricato, bensì solo al caso di costruzione di uno o più piani sopra l’ultimo piano dell’edificio, quale che sia il rapporto con l’altezza precedente. >> DIA - lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione senza denuncia di inizio attività |
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