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L'amministratore può rispondere in un giudizio promosso da un condomino sul conflitto sorto inerente le spese

Cassazione del 09/08/1996 n.7359
L'amministratore del condominio e' legittimato passivamente a stare in causa, senza necessita' di essere autorizzato dall'assemblea, nei giudizi aventi ad oggetto la ripartizione delle spese per le cose ed i servizi comuni promossi dal condominio dissenziente dalla relativa deliberazione assembleare, in quanto la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini e coinvolge l'interesse di altri partecipanti alla comunione in antitesi con l'interesse individuale del singolo condomino (Art.1131, c.c.)
 

 
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