L'amministratore del condominio e' legittimato passivamente a stare in causa, senza necessita' di essere autorizzato dall'assemblea, nei giudizi aventi ad oggetto la ripartizione delle spese per le cose ed i servizi comuni promossi dal condominio dissenziente dalla relativa deliberazione assembleare, in quanto la controversia ha per oggetto un interesse comune dei condomini e coinvolge l'interesse di altri partecipanti alla comunione in antitesi con l'interesse individuale del singolo condomino (Art.1131, c.c.)