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(25/08/2005) La nozione di condominio può riguardare anche costruzioni adiacenti orizzontalmente? Cassazione , sez. II, sentenza 18.04.2005 n° 8066 La Cassazione chiarisce che la condominialita' puo'riguardare anche edifici indipendenti. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che la configurabilità della nozione di condominio in senso proprio non riguarda solamente agli edifici che si estendono in senso verticale, ma si può applicare anche corpi di fabbrica adiacenti orizzontalmente (come in particolare proprio le case "a schiera") possono ben essere dotati di strutture portanti e di impianti essenziali comuni, come quelli che sono elencati nell'art. 1117 cod. civ., peraltro esemplificativamente e con la riserva "se il contrario non risulta dal titolo". E neppure in mancanza di un cosi' stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, l'ipotesi della "condominialita'" puo' essere esclusa per un insieme di edifici "indipendenti". Ciò si ricava dagli art. 61 e 62 disp. att. cod. civ., che consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui "un gruppo di edifici...si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi", pur quando "restano in comune con gli originare partecipanti alcune delle cose indicate dell'articolo 1117 del codice". Pertanto, è consentita la costituzione ab origine di un condominio di fabbricati a se' stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi, o impianti condominiali. Per la Suprema Corte quindi in caso di complessi immobiliari che comprendono più edifici, pure se "autonomi", spetta all'autonomia privata se dare luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di distinti condomini per ogni edificio, cui si affianca in tal caso un "supercondominio". >> DIA - lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione senza denuncia di inizio attività |
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