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(23/08/2005) Richiesta pagamento della fattura per la fornitura di gasolio da riscaldamento Sezione Terza Civile, Sentenza n. 7525 del 12 aprile 2005 Ove non abbia stipulato il contratto di somministrazione di gasolio da riscaldamento (non soggetto a vincoli di forma e che puo' essere provato con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, ma non anche a mezzo di fattura, mero atto di parte idoneo a fornire soltanto elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice, che risulti contestata), nei confronti del condominio (o della comunione) che abbia beneficiato della fornitura puo' essere dal somministrante promossa azione di indebito arricchimento, fermo il diritto di tale ente salvo patto contrario alla ripetizione nei confronti di eventuali conduttori. (Nella specie, caso la societa’ fornitrice aveva richiesto il pagamento della fattura del gasolio utilizzato per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento ad una delle comproprietarie del fabbricato, che aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata l’obbligazione assunta da altra persona, su incarico dell’assemblea degli utenti. Nel rigettare il ricorso dalla fornitrice proposto avverso la sentenza della corte di merito che ne aveva rigettatato la domanda, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, precisando ulteriormente che, in presenza di conduttori, rimane nella detta ipotesi fermo nei confronti dei medesimi il diritto dell’ente condominio o comunione alla ripetizione di quanto a tale titolo pagato, salvo patto contrario). >> Il distacco dall'impianto centrale di riscaldamento può essere autorizzato dall'assemblea |
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