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(22/06/2005) La veranda chiusa con superfici trasparenti costituisce una trasformazione edilizia duratura che necessita di concessione edilizia sentenza 26 aprile 2005 n. 1136 Il TAR Piemonte ha affermato che ciò che rileva al fine della qualificazione di un’opera edilizia come precaria - tale da ritenerla esentata dall’ottenimento della concessione edilizia, non è tanto la sua maggiore o minore facilità di rimozione - ovvero la struttura del manufatto, la sua tipologia o i materiali utilizzati, quanto invece la funzione cui essa è obiettivamente finalizzata, di modo che solo le costruzioni destinate ab origine al soddisfacimento di esigenze contingenti e circoscritte nel tempo sono da ritenere esenti dall’obbligo della concessione, mentre vi sono assoggettate le opere destinate ad una utilizzazione perdurante nel tempo. br> Secondo il TAR è pertanto legittima l’ordinanza adottata da un ente locale con cui si dispone la demolizione di un manufatto edilizio (nella fattispecie, di una struttura porta zanzariera e veranda, ancorati al parapetto di un balcone di un alloggio) realizzato - sui presupposti della relativa natura precaria e dell’agevole rimovibilità - senza titolo abilitativo, nel caso in cui sia stato accertato, al contrario, che detto manufatto sia stato costruito all’evidente scopo di migliorare la fruizione dell’alloggio, offrendo una protezione dagli agenti atmosferici e ampliando gli spazi utilizzabili e, quindi, sia finalizzato a soddisfare esigenze non già temporanee, mediante una utilizzazione circoscritta nel tempo, bensì ad un utilizzo tendenzialmente durevole, con obiettivi caratteri di stabilità. >> DIA - lavori di ristrutturazione o di nuova costruzione senza denuncia di inizio attività |
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