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(24/05/2005) Restituzione delle somme per le spese di manutenzione del giardino non di proprietà del condominio Cassazione civile Sentenza 22/04/2005, n. 8490 Nel caso di specie un condominio agisce in giudizio per la restituzione delle somme per le spese di manutenzione del giardino non di proprietà del condominio. Il giudice di primo grado gli riconosce il diritto alla restituzione delle somme, ma solo a partire dal periodo in cui egli si era dissociato dalla spese; le spese invece sostenute nel periodo precedente devono considerarsi contributi volontari e quindi non ripetibili. Il condominio ricorre in cassazione ma la S.C. dichiara infondato il ricorso e afferma : L’obbligo di pagare i contributi condominiali trova il suo fondamento nell’essere il condominio comproprietario dei beni alla cui conservazione e manutenzione deve contribuire, con conseguente invalidità di qualsiasi norma del regolamento condominiale, non contrattuale, che, al di là dell’unanime consenso di tutti i condomini, ponga a carico del condominio, con il meccanismo della delibera assembleare, oneri non previsti dalla legge. >> Delibera assembleare, modifiche alle tabelle millesimali |
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