Tra gli obblighi dell’amministratore del condominio, ai sensi dell’art.1130 comma 2 cod.civ. rientra la vigilanza sui servizi comuni compreso alle interferenze su tali servizi, dai singoli appartamenti.
A tal fine, l’amministratore può’ eseguire verifiche e ripartire le necessarie provvidenze intese a mantenere integra la parità del godimento dei beni e servizi da parte di tutti i condomini. (Art.1130 cod.civ.).