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L’amministratore, può effettuare verifiche negli appartamenti, per verificare la parità di godimento dei beni e/o servizi erogati

Cassazione del 19/11/1996 n. 10144
Tra gli obblighi dell’amministratore del condominio, ai sensi dell’art.1130 comma 2 cod.civ. rientra la vigilanza sui servizi comuni compreso alle interferenze su tali servizi, dai singoli appartamenti.
A tal fine, l’amministratore può’ eseguire verifiche e ripartire le necessarie provvidenze intese a mantenere integra la parità del godimento dei beni e servizi da parte di tutti i condomini. (Art.1130 cod.civ.).
 

 
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