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(05/05/2005) Il conduttore può pubblicizzare la propria attività anche con l'insegna sul muro condominiale Corte di Appello di Firenze - Sez. II - n. 449/2005 Il conduttore può apporre sul muro condominiale l'insegna luminosa necessaria a pubblicizzare la propria atività commerciale; detta insegna può esere apposta anche nella porzione del muro non corrispondente all'unità tolta in locazione. Al proprietario è riconosciuto il diritto di godere e di disporre del bene anche utilizzando le parti condominiali purché non risulti alterata la destinazione di dette parti, né pregiudicato l'uso da parte degli altri condomini. Secondo la Corte d'Appello di Firenze, le stesse facoltà spetterebbero anche al locatore dell'immobile. Quest'ultimo, infatti, verrebbe a sostituirsi al proprietario nell'uso e nel godimento del bene. Resta inteso, in ogni caso, che sia la posizione del proprietario che quella del conduttore incontrano gli stessi limiti per cui, l'esercizio del diritto può risultare "compresso" da eventuali limiti contenuti nel regolamento di condominio o in eventuali norme speciali . Sentenza Segnalata dall' avv. Maria Martignetti http://www.pagineprofessionisti.it/professionisti/home.asp?prof=avvocati&nick=STUDIO LEGALE MARTIGNETTI >> I locali per la portineria e per l'alloggio del portiere sono suscettibili di utilizzazione individuale |
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