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I locali per la portineria e per l'alloggio del portiere sono suscettibili di utilizzazione individuale

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(03/05/2005)
I locali per la portineria e per l'alloggio del portiere sono suscettibili di utilizzazione individuale

Cassazione civile Sentenza 25/03/2005, n. 6474

In tema di parti dell'edificio condominiale, adibite ai sensi dell’art. 1117, n. 2, c.c., ad alloggio del portiere, deve accertarsi se l'atto, che nel caso concreto li sottrae alla presunzione di proprietà comune, contenga anche la risoluzione o il mantenimento del vincolo di destinazione derivante dalla loro natura, configurandosi, nel secondo caso, l'estensione di un vincolo obbligatorio propter rem fondato su una limitazione del diritto del proprietario, che è suscettibile di trasmissione in favore dei successivi acquirenti dei singoli appartamenti anche in mancanza di trascrizione.




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