E' nulla la cosiddetta «assemblea degli amministratori», anche se prevista in un regolamento contrattuale.
L'assemblea del cosiddetto « supercondominio » deve essere composta da tutti i partecipanti ai singoli condominii che ne fanno parte e, quindi, è da ritenersi nulla la clausola del regolamento contrattuale che preveda la partecipazione a detta assemblea degli amministratori dei singoli edifici condominiali, in luogo dei condomini di tali edifici.