Sono soltanto annullabili le delibere affette da vizi formali, cioè adottate in violazione di prescrizioni legali, convenzionali o di regolamento, che attengano al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea. Esse, conseguentemente, vanno impugnate entro il termine dei trenta giorni sancito dal comma terzo dell’art. 1137 cod. civ.
L’impugnativa può essere proposta sia con ricorso, sia con citazione. In quest’ultimo caso, al fine di verificare la tempestività dell’impugnativa, bisogna avere riguardo esclusivamente alla data di notifica della citazione, che deve avvenire nel termine dei trenta giorni dalla adozione della delibera impugnata ovvero dalla comunicazione della stessa, a nulla rilevando la data della iscrizione a ruolo della causa.