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Responsabilità del condominio per i pregiudizi arrecati dall’impianto condominiale

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(12/04/2005)
Responsabilità del condominio per i pregiudizi arrecati dall’impianto condominiale

Cassazione civile Sentenza 10/03/2005, n. 5326

Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base dall’art. 2051 cod. civ. dei danni da questi cagionati alla proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.

E la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ( art. 2051 cod. civ.) ha carattere oggettivo e, perche possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, ne implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto il funzione per il depositario, e funzione alla norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (Cass. 10.08.2004 n.15429; Cass. 6.04.2004 n.6753)

Sulla base di tale principio la Cassazione ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva fondato le proprie conclusioni sull’applicazione al caso concreto dell’art. 2043 cod. civ.




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