In altri termini, il fatto che la sospensione del giudizio di opposizione non comporterebbe anche la sospensione esecutorietà della delibera impugnata e della esecuzione della provvisoria esecuzione del decreto ìngiuntivo emesso in base ad essa (dal momento che l'art. 298, primo comma, cod. proc. civ.., dispone soltanto che durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento) non fa venire meno, da un lato, l'obbligo del giudice di accertare il rapporto di pregiudizìalità e l'interesse della parte alla conseguente sospensione, in quanto a seguito dell'accoglimento della domanda proposta nel giudizio di impugnazione della delibera verrebbe evitato un possibile conflitto di giudicati e per effetto della caducazione del titolo in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo il condomino avrebbe diritto alla restituzione dì quanto eventualmente pagato in sede di esecuzione dello stesso.