UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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SENTENZA
Il Giudice di pace Avv. Giovanni Strippoli, nel procedimento civile n. 106/04 R.G.
Tra B.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Farachi e Vittorio Russi ed elettivamente domiciliata presso di loro in Bari al Corso Vittorio Emanuele, 60 come da mandato a margine dell’atto di citazione in opposizione,
opponente
E
Condominio Via L., 85 Bari, in persona dell’amministratore F.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Carmela Tota ed elettivamente domiciliata presso di lei in Bari alla Trevisani, 153
opponente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 2003, B.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2679/03 con il quale il Giudice di Pace di Bari aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 208,65 oltre spese in favore del Condomino via L., 85 Bari chiedendone la revoca con ogni conseguenza in ordine alle spese.
Deduceva l’opponente che il decreto era stato emesso, quanto ad Euro 172,65 per spese legali e processuali riguardanti un giudizio tra il condominio ed un condomino iniziato nel 1994, epoca in cui ella non era ancora condomina essendone divenuta tale solo nell’anno 2000 e, quanto alla differenza di Euro 36,00 per quota mensile relativa al mese di luglio 2003, effettivamente dovuta ma non potuta pagare perché l’amministratore ne aveva rifiutato il pagamento.
Aggiungeva che nulla era dovuto per rimborso spese legali e processuali perché relative ad un giudizio a lei estraneo dal quale, peraltro nessuna utilità aveva tratto l’immobile acquistato e che ininfluente era il parere ed il voto espresso in assemblea con il quale la delibera di ripartizione di tale spesa era stata approvata anche con il proprio voto, in quanto non era a conoscenza della riferibilità della spesa e pertanto detta delibera, limitatamente agli effetti spiegati nei suoi confronti doveva essere dichiarata nulla.
Con comparsa del 26 gennaio 2004 si costituiva in giudizio il condominio opposto che contestava l’opposizione concludendo per il rigetto e per la conferma del decreto impugnato.
In particolare osservava che l’obbligazione di pagamento era sorta nel momento di approvazione della delibera di approvazione di ripartizione delle spese e che in quell’epoca l’opponente era condomina e pertanto legalmente obbligata ad una spesa alla cui approvazione aveva personalmente partecipato approvandola espressamente.
Contestava l’assunto che il mancato pagamento della somma di Euro 36,00 era dovuto a rifiuto a ricevere la relativa somma da parte dell’amministratore e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio il dante causa dell’opponente al quale riteneva la causa comune nel caso di accertamento della invalidità della delibera assembleare del 30 giugno 2004.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione e disattese le richieste istruttorie perché superflue dopo la precisazione delle conclusioni ed il deposito di conclusionali la causa veniva riservata a sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente il giudicante rileva che la presente causa, per il valore della domanda, inferiore ad Euro 1.032,91 è decisa secondo equità ai sensi dell’art. 113, comma 2 c.p.c., osservati i principi informatori della materia così come stabilito con sentenza della C.C. 5-6 luglio 2004, n. 206.
Sempre in via preliminare si conferma il diniego a chiamare in causa il dante causa dell’opponente contenuto nell’ordinanza del 1-7 aprile 2004 non dovendosi procedere, per quanto si dirà oltre, ad alcuna declaratoria di nullità di delibera assembleare.
L’opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
L’opponente ha documentalmente provato, attraverso l’esibizione dell’atto di acquisto del proprio appartamento di essere divenuta condomina in data 7 aprile 2000.
Dagli atti di causa, inoltre, risulta pacifico che parte della somma ingiunta e precisamente l’importo di Euro 172,65 si riferisce a spese legali e processuali riguardanti un giudizio tra il condominio ed un condomino iniziato nel 1994.
Deve pertanto affrontarsi il problema concernente la eventuale sussistenza in capo alla opponente dell’obbligo a sostenere una spesa che benché divenuta liquida ed esigibile dopo il suo ingresso nella compagine condominiale, si riferisce a spese deliberate e relative ad anni in cui ella era estranea e peraltro temporalmente fuori della solidarietà di cui all’art. 63, comma 2 disp. att. c.c.
A parere del giudicante non sussiste la legittimazione passiva dell’acquirente di una unità immobiliare condominiale per i contributi e le spese relative a periodi anteriori all’alienazione.
Una tale legittimazione è prospettabile, in via di eccezione, in base al principio dell’ambulatorietà passiva di cui all’art. 63, comma 2 disp. att. c.c., potendo l’acquirente essere chiamato a rispondere, nei confronti del condominio, dei debiti del suo dante causa, solidalmente con lui e non al suo posto (Cass. 22 giugno 2004, n. 11599), esclusivamente per i contributi in base allo stato di ripartizione approvato, a condizione che si riferiscano a periodi in cui il condomino possa legalmente ritenersi obbligato.
Ed infatti, deve tenersi presente che l’obbligo sorge per effetto della delibera che approva le spese e non per effetto della successiva delibera di ripartizione, per cui in caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento è il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata (Cass. 26 ottobre 1996, n. 9366).
Nel caso di specie, la spesa di cui si discute è stata deliberata nel 1994 e per tale motivo non può essere posta a carico dell’opponente divenuta proprietaria nell’anno 2000 benché solo in quest’ultimo anno si sia proceduto a delibera di ripartizione che evidentemente per i motivi innanzi detti non può minimamente riguardarla. Passando all’altro aspetto dell’opposizione e precisamente al mancato pagamento della somma di Euro 36,00 non può che prendersi atto che nonostante tutte le dichiarazioni d’intenti, allo stato tale somma non è stata volontariamente corrisposta (ovviamente non può essere inteso pagamento quello effettuato in esecuzione del provvedimento opposto) e pertanto in tali limiti deve essere accolta la domanda del condominio con conseguente condanna dell’opposta al pagamento della somma dovuta e non corrisposta.
In definitiva il decreto opposto va revocato e l’opponente condannata al pagamento in favore del condominio opposto della somma di Euro 36,00 oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito.
L’accoglimento parziale delle reciproche domande e la particolarità della fattispecie trattata, consente di compensare totalmente tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bari Avv. Giovanni Strippoli, definitivamente pronunciando, ai sensi dell’art. 113, comma 2 c.p.c., osservati i principi informatori della materia così come stabilito con sentenza della C.C. 5-6 luglio 2004, n. 206, sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da B.A. con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2004 nei confronti di Condomino via L., 85 Bari in persona dell’amministratore F.G., così provvede:
- accoglie l’opposizione e per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna B.A. al pagamento in favore del Condomino di via L., 85 Bari, in persona dell’amministratore F.G., della somma di Euro 36,00 oltre interessi legali dal 30 giugno 2003 al saldo;
- compensa fra le parti le spese del giudizio di opposizione. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari oggi 22.10.04
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giovanni Strippoli
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 3 nov. 2004