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(01/02/2005) Il distacco dall'impianto centrale di riscaldamento può essere autorizzato dall'assemblea Sezione III, sentenza 14 gennaio 2005, n. 680 I proprietari delle unita abitative che richiedono il distacco dall'impianto centrale di riscaldamento non devono ritenersi più tenuti a contribuire alle spese se l'assemblea condominiale ritiene che lo stesso determina un'effettivo riduzione delle spese di esercizio evitando, naturalmente, uno squilibrio del regolare funzionamento dell'impianto. Tuttavia, ricordiamo una specificazione della Cassazione ricondotta nell'ambito delle disposizioni che attribuiscono diritti o impongono obblighi ai condomini e quindi modificabile solo con l'unanimità: il regolamento del condominio può anche stabilire l'obbligo di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di riscaldamento svincolato dall'effettivo godimento del servizio. >> Distacco riscaldamento: non basta per evitare le rate anche nel caso in cui l'appartamento affittato sia ad uso ufficio. |
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