(15/10/2004) Polizza globale fabbricati: clausola "ricerca guasto" è nulla
Giudice di Pace Bologna, sentenza 06.04.2004 n° 1312
Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza n. 1312 del 6/4/04 ha stabilito che E' nulla la clausola di un contratto di assicurazione del ramo "polizze globali fabbricati", che subordini l’indennizzabilità delle spese per la cosiddetta "ricerca guasto" alla sottoscrizione di apposita clausola e al pagamento di un premio suppletivo. Cio' evidenzia che la legge (art. 1914 c.c.) impone all’assicurato il cosiddetto "obbligo di salvataggio", cioè di fare tutto il possibile per arrestare gli effetti del sinistro ed evitare che arrivi a conseguenze più gravi. Tale previsione è posta come inderogabile dall’ art. 1932 c.c. La clausola è quindi stata dichiarata nulla e, in base all’art. 1419 c.c. è destinata ad essere sostituita dalla previsione di cui all’ art. 1914 c.c. INoltre il giudice ha affermto che la Compagnia convenuta non può utilizzare la clausola numero X del contratto al fine di non pagare rimborsi che invero dovrebbe corrispondere per legge, in questo modo aggirando quando disposto da norme imperative (artt. 1914, 1915,1932, 1939, 1419 c.c.)
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