(30/09/2004) Competenza per valore nella controversia da un condominio
Corte di Cassazione. sez. II, 5 aprile 2004, n. 6617
In tema di competenza del giudice per valore, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentire dichiarare l'inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell' assemblea, sull' assunto dell' invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all'invalidità dell'intero rapporto, il cui valore è, quindi quello di prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il "thema decidendum" non riguarda l'obbligo del singolo condomino bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale.
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