![]() | ![]() |
| - Home > Archivio > sentenze > innovazioni > |
|
| Home | Sentenze | Leggi | Codice Civile | Moduli | |
| Forum | F.A.Q. | Articoli | Libri | Manuale |
|
(28/09/2004) Esercizio del possesso su parti comuni Corte di Cassazione, sez. II 28 aprile 2004, n° 8119 Il possesso dei condomini sulle parti comuni di un edificio si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari, a cui sono collegati materialmente o per destinazione funzionale (come ad esempio, per suolo, fondazioni, muri maestri, facciata, tetti, lastrici solari, oggettivamente utili per la statica), oppure siano utili soggettivamente, e perciò la loro unione materiale o la destinazione funzionale ai piani o porzioni di piano dipendente dall'attività dei rispettivi proprietari (come ad esempio per le scale, portoni, anditi, portici, stenditoi, ascensore, impianti centralizzati per l'acqua calda o l'aria condizionata). Infatti nel primo caso l'esercizio del possesso consiste nel beneficio che il piano o la porzione di piano e solo per traslato il proprietario trae da tali utilità; nel secondo caso nell'espletamento della predetta attività da parte del proprietario. >> Azione a tutela del diritto di comproprietà imprescrittibile |
Acc.Totali |
NetWork: Condominio web.com - Pagineprofessionisti.it |
| © Condominioweb 2000-08 by La Medica. I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. |