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(23/09/2004) Autorizzazione di lavori condominiali in assenza di titolo Corte di Cassazione, sez II, 6 aprile 2004, n. 6721 Colui che, non essendo nè condomino nè amministratore, inviti un prestatore d'opera ad eseguire alcuni lavori in uno stabile condominiale, vuoi che rivesta la qualità di rappresentante senza potere, vuoi che assuma quella del "nuncius", in ambedue i casi, non diventa titolare del rapporto contrattuale con il suddetto prestatore d'opera. Infatti, il rappresentante senza potere non risponde nei confronti dell' altro contraente a titolo contrattuale ma solo a titolo di responsabilità per danni; e il "nuncius", agendo come mero strumento della dichiarazione altrui, è privo di qualsiasi potere di rappresentanza. >> Polizza globale fabbricati: clausola "ricerca guasto" è nulla |
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