Azione a tutela del diritto di comproprietà imprescrittibile
Corte di Cassazione, sez. II, 4 febbraio 2004, n. 2106
E' imprescrittibile, perchè diretta alla tutela del diritto di comproprietà, l'azione con cui i comproprietari di un cortile - utilizzato dalla convenuta come parcheggio lamentino la violazione della destinazione dello spazio comune, che - secondo la norma del regolamento condominiale di natura contrattuale - debba essere lasciato libero e sgombro, attesa la natura di vincolo di natura reale - assimilabile a un onere reale o a una servitùreciproca - e non semplicemente obbligatoria della destinazione impressa dalla norma regolamentare.
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