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Recesso dal contratto manutenzione programmata di impianto condominiale

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Recesso dal contratto manutenzione programmata di impianto condominiale

Tribunale civile di Pescara, 28 febbraio 2003, n. 1073/2003 (Giudice: dott. Angelo Angelini).

Un condominio è stato convenuto in giudizio da una ditta manutentrice di ascensori per il pagamento dell’importo previsto da un articolo del contratto che prevede, in caso di ‘disdetta’, la corresponsione di tutti i canoni concordati fino alla naturale scadenza del contratto.

La sentenza conferma, prima di tutto, un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui:

-- il “condominio” è qualificabile come “consumatore”, pertanto ad esso sono applicabili gli art. 1469bis e ss. del cod. civ.;

-- il contratto di manutenzione, essendosi rinnovato dopo l’entrata in vigore della l. 52/1996, è sottoposto alla disciplina di cui alla legge n. 52/1996 (clausole vessatorie nei contratti dei consumatori);

Il Giudice di Pescara ha, inoltre, affermato un principio molto importante per quanto riguarda la somma che la ditta manutentrice chiede al momento della risoluzione anticipata del contratto e che, nella maggior parte dei casi, ammonta a tutti i canoni residui fino alla scadenza naturale.

Il Tribunale, in riferimento al contratto sottoscritto dal condominio, ha affermato che:

-- “il contratto di appalto di servizi consente il libero recesso dal rapporto d’appalto ma impone al committente l’obbligo di continuare a corrispondere i canoni concordati per la manutenzione dell’impianto”;

-- “tale obbligo, sempre secondo la medesima clausola, soccorre anche nell’ipotesi in cui il committente [il condominio, n.d.r.] versi in colpa”;

-- “Stante tali disposizioni è agevole dedurre che effettivamente attraverso la clausola stessa si realizza uno squilibrio economico significativo in danno della parte recedente la quale è costretta a non poter esercitare il diritto di recesso dal rapporto essendo comunque costretta a continuare a corrispondere i canoni dovuti come se il contratto non fosse stato giammai disdettato”;

-- “detto squilibrio in danno della parte committente prescinde addirittura da qualsiasi condizione soggettiva del contraente che recede che è obbligato a pagare i canoni accordati sia nell’ipotesi in cui egli versi in colpa, sia nell’ipotesi in cui non possa configurarsi alcun comportamento colposo”;

-- “Quanto da ultimo considerato induce a ritenere che la clausola n. 13 non possa considerarsi alla stregua di una clausola penale poiché la stessa presuppone un inadempimento della parte obbligata a corrisponderla”;

-- “Neppure poi può sostenersi che con la stessa sia stato previsto un corrispettivo del diritto a recedere dal rapporto in quanto, nella specie, il corrispettivo che pure avrebbe potuto pretendersi dalla controparte (art. 1373 c.c.) addirittura si identifica nella prestazione posta contrattualmente a carico del committente”;

-- “Da tutti tali elementi è da concludersi che la clausola di cui sopra (art. 13 del contratto) ha il solo scopo di tenere legato in modo irreversibile il contraente al contratto ricevendo così l’appaltatore [la ditta manutentrice, n.d.r.] un beneficio evidente e sproporzionato in quanto, a fronte del pagamento del corrispettivo concordato la società appaltatrice non deve affrontare alcun onere ricavandone addirittura un beneficio maggiore rispetto a quello derivante dall’esecuzione del contratto, ipotesi questa nella quale invece la società appaltatrice deve in ogni caso affrontare i costi del servizio da espletare ivi compresi i compensi ai dipendenti. Diversamente dovrebbe invece giudicarsi nell’ipotesi in cui la società appaltatrice, in presenza di recesso volontario ed incolpevole dal rapporto da parte del committente, si limitasse a pretendere un corrispettivo diverso da quello concordato e di importo inferiore al fine di compensare i costi generali necessari per la prestazione del servizio non solo nei confronti della parte recedente ma anche di tutti gli altri elementi committenti”;

-- “ciò posto e considerato, attesa la inefficacia della clausola n. 13 del contratto, nulla può pretendere l’attrice [la ditta manutentrice, n.d.r.] per l’anticipato recesso da parte del condominio convenuto”.

Grazie a questa sentenza, pertanto, in caso di disdetta anticipata da parte del condominio, nulla è dovuto a titolo di penale né ad altro titolo.




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