Nel giudizio promosso da alcuni condomini per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, l'interessato legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio, il quale non è tenuto né ad autorizzare né a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo, trattandosi d'ipotesi estranea a quelle previste dagli articoli 1130 e 1131, Codice civile, e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale.