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Obbligo dell'amministratore di tenere aggiornata l'anagrafe dei condomini

Obbligo dell'amministratore di tenere aggiornata l'anagrafe dei condomini

Cass. civ., sez. II, 28/11/2000, n. 15283
Al fine della regolare convocazione dell'assemblea dei condomini, l'amministratore dove procedere ad indagini al fine di reperire gli indirizzi dei condomini che avessero mutato residenza senza comunicare il nuovo recapito.
L'amministratore è quindi tenuto ad operare una minima ricerca dei condomini che, trasferitisi in località diversa da quella ove risiedevano precedentemente, non abbiano provveduto a comunicare il nuovo indirizzo.
Infatti, come tutti gli incarichi, anche quello di amministratore di un condominio deve essere svolto con l'ordinaria diligenza, e ciò presuppone certamente che, in situazioni come quella di cui trattasi, l'amministratore faccia quanto meno dei tentativi per rintracciare i condomini non più presenti nel precedente recapito, per esempio raccogliendo informazioni dagli altri condomini abitanti nella stessa città, o eventualmente legati da rapporti di amicizia o parentela con coloro che hanno mutato residenza.
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