Nell'ipotesi di assenza di espressa convocazione sul punto nell'ordine del giorno diramato ai condomini, deve ritenersi la ricorrenza del vizio di incompletezza della convocazione stessa, determinante invalidità della deliberazione conseguente, senza che il rilievo di tale invalidità possa essere precluso dal carattere totalitario della riunione, posto che, comunque, taluni dei condomini risultano rappresentati "per delega" da altri e, dunque, in ogni caso, il difetto di compiuta informazione acquista rilevanza rispetto alla posizione del condominio non personalmente presente e non in grado di impartire preventivamente al proprio rappresentante ragionevoli istruzioni su di un tema non "prevedibile " quale oggetto di discussione.