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Tabella millesimale, impugnativa di delibera assembleare

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Tabella millesimale, impugnativa di delibera assembleare

Tribunale di Sanremo Sezione I^ Civile dep 1/6/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sanremo
Sezione I^ Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, dott. Ignazio Pardo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile recante il n. 379/01 di R.G.,
promossa da Mxx LOMBARDA S.S., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv.to Alessandro Buscaglia che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione unitamente all'avv.to Antonio Castiglione,
- ATTRICE -
contro
CONDOMINIO Mxx in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Alessandro Moroni che lo rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata della citazione
- CONVENUTO -
Oggetto: impugnativa di delibera assembleare

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice:
“Come da foglio allegato al verbale di udienza del 3-3-04
Per il convenuto:
Come da foglio allegato al verbale di udienza del 3-3-04

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 23-2-2001 la Mxx Lombarda s.s., proprietaria di un'unità immobiliare sita nel condominio Mxx di Sanremo, conveniva in giudizio il condominio stesso al fine di sentire dichiarare la nullità e/o annullabilità della deliberazione assembleare del 20 gennaio 2001, nella parte in cui aveva adottato nuove tabelle millesimali senza il consenso di tutti i condomini.
Si costituiva in giudizio il convenuto condominio il quale, in comparsa di risposta, contestava la prospettazione dei fatti attorea sostenendo che l'attrice con missiva del 26-10-2000 aveva manifestato il proprio consenso all'adozione delle nuove tabelle; con successiva memoria ex art. 180 cpc formulava ulteriori eccezioni di difetto di legittimazione passiva del condominio, dovendo l'azione essere proposta nei confronti di tutti i singoli condomini, e di tardività della domanda essendo decorso il termine per l'impugnazione della delibera.
Avverso dette eccezioni resisteva parte attrice.
Rigettata la richiesta di sospensione della delibera impugnata e le istanze istruttorie, stante la natura puramente documentale della controversia, la causa, all'udienza del 3 marzo 2004, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in precedenza richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto dichiarata l'infondatezza delle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e di tardività della domanda avanzate da parte convenuta.
Ed infatti, in ordine al presunto difetto di legittimazione passiva, enunciato sul presupposto della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i singoli condomini avendo la domanda l'accertamento della invalidità ed inefficacia delle tabelle millesimali adottate, rileva questo Giudice come tale affermazione non rilevi nel presente giudizio il cui unico oggetto è l'accertamento della legittimità o meno della delibera adottata dall'assemblea del condominio Mxx in data 20 gennaio 2001.
Al proposito rileva l'insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui:” In tema di impugnazioni di delibere dell'assemblea condominiale, mentre la relativa annullabilita' puo' essere fatta valere dal solo condomino assente o dissenziente, la nullita' di esse (nella specie, delibera di modifica a maggioranza di una tabella millesimale contrattualmente approvata) puo' legittimamente essere fatta valere, nei confronti dell'amministratore di condominio, unico legittimato passivo, anche dal condomino che abbia espresso voto favorevole (Cass.14-12-1999 n.14037).
Tale valutazione impone quindi di ritenere unico legittimato passivo della domanda proposta dal condomino Mxx Lombarda il condominio cui fa parte la stessa, legittimamente rappresentato dall'amministratore pro-tempore, e ciò proprio in ragione della particolare natura del procedimento di impugnazione delle delibere assembleari avente natura sostanzialmente rescindente ed oggetto quindi limitato all'accertamento delle condizioni di legittimità dell'atto promulgato dall'assemblea.
Al proposito ancor più recentemente la Suprema Corte ha ribadito che:” In tema di condominio, la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonche' ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullita') e ognuno puo' esercitare l'azione verso il condominio rappresentato dall'amministratore, senza necessita' di chiamare in causa gli altri” (Cass.27-8-2002 n.12564).
Non possono pertanto permanere dubbi sulla legittimazione passiva del solo condominio pur nel caso in cui oggetto dell'impugnazione sia una delibera in tema di tabelle millesimali.
Altresì infondata è l'eccezione di tardività della domanda pur avanzata dal convenuto in relazione alla proposizione dell'azione decorso il termine di giorni 30 dall'adozione della delibera impugnata.
Al proposito, infatti, occorre segnalare come tale eccezione potrebbe ritenersi fondata ove la delibera oggetto dell'impugnazione fosse soltanto annullabile e non anche nulla mentre nel caso in esame il vizio dedotto e riscontrabile in relazione alla decisione del 20 gennaio 2001 è quello più radicale rilevabile senza limiti di tempo.
Sul punto, oltre la giurisprudenza già citata, può ancora farsi riferimento alla decisione assunta dalla Suprema Corte in data 9-8-1996 n.7359 secondo cui:” La deliberazione assembleare adottata a maggioranza, che approvi le tabelle millesimali o il regolamento non contrattuale relativi alla ripartizione delle spese, e' inefficace nei confronti del condomino assente o dissenziente per nullita' radicale deducibile senza limitazione di tempo e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi entro trenta giorni, a norma dell'art. 1137 cod. civ., atteso che le attribuzioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., sono circoscritte all'amministrazione dei beni comuni nel rispetto de criteri fissati dalla legge o dalla volonta' unanime dei condomini”.
Nel merito poi la domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Al proposito, infatti, va innanzi tutto premesso come la modifica o l'adozione delle tabelle millesimali possa essere deliberata dall'assemblea condominiale solo ove sussista il consenso di tutti i condomini, altrimenti dovendo essere effettuata attraverso il ricorso alla procedura di cui all'art.69 disp.att. del codice civile (vedi Cass. 1999/14037, 1999/5399 ed altre già riportate), sicchè in assenza di detto presupposto l'eventuale delibera di modifica adottata dall'assemblea condominiale a semplice maggioranza deve ritenersi nulla.
E nel caso di specie è incontestato che l'impugnata delibera adottata dall'assemblea del Condominio Mxx in data 20 gennaio 2001 abbia disposto l'adozione di nuove tabelle modificative delle precedenti in assenza del consenso di tutti i condomini.
A fronte di tale circostanza la difesa del convenuto ha sostenuto che l'attrice avrebbe comunque manifestato acqiuescenza alle nuove tabelle in data successiva l'adozione delle stesse, come dovrebbe risultare dall'analisi delle missive in atti prodotte nonché dal verbale di interrogatorio libero reso dalla legale rappresentante della s.s. Mxx Lombarda nel corso di differente procedimento pendente dinanzi al Giudice di Pace all'udienza dell'8 luglio 2002.
Detta tesi è però, ad avviso di questo Giudice, infondata non potendo ritenersi provato il consenso della odierna attrice Mxx Lombarda s.s. alle tabelle millesimali adottate dal condominio Mxx con l'impugnata delibera del 20 gennaio 2001.
Ed infatti, va in primo luogo osservato che se anche si dovesse ritenere idonea la missiva del 26 ottobre 2000 ad integrare l'elemento dell'acquiescenza da parte dell'odierna attrice Mxx Lombarda società semplice alla modifica delle tabelle millesimali deliberata dalla assemblea condominiale a sola maggioranza semplice, va segnalato ed evidenziato come tale presunto consenso non abbia ad oggetto le tabelle oggetto della delibera impugnata nel corso del presente procedimento bensì altre.
Tale circostanza emerge inequivocabilmente dalla lettura del verbale di assemblea in data 28 ottobre 2000 dall'esame del quale appunto risulta testualmente che esaminate le tabelle predisposte dal geom.Garibaldi, cioè quelle cui si riferiva la già esaminata missiva dell'odierna attrice, l'assemblea deliberava ulteriormente di “ richiedere al geom. Garibaldi la riformulazione dei millesimi tenendo conto agli effetti del coefficiente destinazione d'uso dell'utilizzo concreto delle singole unità immobiliari e non di quello puramente catastale”; e proprio in esito all'ulteriore intervento del tecnico incaricato, la successiva assemblea del 20 gennaio 2001 deliberando sul punto n.4 dell'ordine del giorno decideva di adottarle quali nuovi criteri di ripartizione delle spese “ a decorrere dalla presente gestione” e ciò benchè risultassero presenti o comunque rappresentati soltanto sei condomini su un totale di undici.
Né peraltro a differenti conclusioni può pervenirsi avuto riguardo al contenuto dell'interrogatorio libero reso dalla legale rappresentante di Mxx Lombarda s.s., Maria Pia Santoro, all'udienza tenuta dinanzi al Giudice di Pace di Sanremo in data 8 luglio 2002 nel corso di un separato procedimento.
Invero, analizzando tale verbale nella parte in cui la Santoro afferma di avere comunicato il proprio consenso all'amministratore alle nuove tabelle modificate la stessa, evidentemente, si riferisce proprio alla missiva in precedenza esaminata del 26-10-2000 la quale appunto manifestava adesione alla prima versione delle tabelle redatte dal geom Garibaldi e non anche a quella successiva redatta dal tecnico in seguito alla sollecitazione dell'assemblea in data 28-10-2000 e poi definitivamente approvate con l'impugnata delibera del 20 gennaio 2001.
Ancora una volta, quindi, deve ribadirsi che il consenso di Mxx Lombarda non investì mai le tabelle oggetto della delibera impugnata nel presente procedimento bensì quelle precedentemente disposte dal tecnico di fiducia del condominio e poi modificate per effetto di quanto deliberato in data 28-10-2000; su questa seconda versione invece non è ravvisabile agli atti alcun elemento per potere ritenere la Mxx Lombarda s.s. acquiscente alle stesse.
Alla luce delle suesposte considerazioni pertanto la domanda deve essere accolta e, conseguentemente, va dichiarata la nullità della delibera 20-1-2001 assunta dal Condominio Mxx relativamente al punt. N.4 dell'ordine del giorno.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta e liquidate in € 370,66 per spese, € 1443,40 per diritti ed € 2800 per onorari oltre 10%, IVA e CPA.

P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione, dichiara la nullità della delibera 20-1-2001 assunta dal Condominio Mxx limitatamente al punto n.4 dell'ordine del giorno relativo alla modifica delle tabelle millesimali.
Condanna il condominio convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in € 370,66 per spese, € 1443,40 per diritti ed € 2800 per onorari oltre 10%, IVA e CPA.
Sanremo, lì 1-6-2004
Il Giudice
(dott. Ignazio Pardo)




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