In mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea condominiale; né la fissazione di un'assemblea in ora notturna può ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi.
Ne consegue che non sono applicabili, ai fine della verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle delibere adottate in seconda convocazione, allorché, in prima, l'assemblea stessa sia andata deserta a causa dell'orario notturno, le maggioranze richieste dall'art. 1136, Codice civile con riferimento alla validità delle deliberazioni adottate in prima convocazione.