Divieto di prestazioni personali a carico dei condomini
Tribunale di Milano, sez. VIII, 12 agosto 2003, n.11416
Deve ritenersi viziata la delibera con la quale vengono addossate prestazioni personali a carico dei condomini (nella specie le operazioni di giardinaggio e pulizia delle parti comuni a turno da parte dei singoli condomini), senza che all' ordine del giorno fosse prevista in alcun modo la discussione dello specif'ico argomento, il cui carattere non certo ordinario rispetto allo schema legale di organizzazione condominiale ne imponeva invece la espressa enunciazione nell' avviso di convocazione e ne esclude la possibile riconducibilità alla categoria delle cosiddette «varie ed eventuali», di per se indicante la possibilità di discussione, senza esiti deliberati vi impegnativi, di argomenti di interesse comune. Tale delibera, deve, in ogni caso, ritenersi comunque viziata poiche è indebita ogni imposizione a carico del singolo condomino di prestazioni personali, oneri e responsabilità che non gli competono, essendo l'oggetto della delibera estraneo rispetto alla posizione del singolo condomino all'interno della collettività condominiale.
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