Se l'ordine del giorno è incompleto la delibera è annullabile
Cassazione, Sez II, 9 gennaio 2004 n° 143
In tema di condominio degli edifici, e con riguardo all'assemblea dei condomini, l'incompletezza dell'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione dell'assemblea setssa determina non nulla la nullità assoluta, bensì la semplice annullabilità della relativa delibera, con la conseguenza che questa dovrà essere impugnata nel termine di trenta giorni, giusto disposto dell'art. 1137 cod. civ. Cassazione, Sez II, 9 gennaio 2004 n° 143
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