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Riparto di competenza nelle controversie tra condomini Tribunale di Napoli, Sez X, 8 marzo 2003, n°4405 In tema di controversie tra condomimini rientrano nella competenza del Giudice di pace, ex art. 7, comma terzo, c. p. c., quelle relative alla modalità d'uso dei servizi condominiali, quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali falcoltà debbono essere esercitate. Per cause relative alla misura dei servizi in condominio devono, invece, intendersi quelle relative alla limitazione quantitativa del diritto dei singoli comndomini. Rientra, invece, nella competenza, del Tribunale allorquando si verta della limitazione d'uso del bene o servizio comune ( nel caso di specie veniva messo in discussione il diritto del condominio a partecipare al sorteggio per l'assegnazione dei posti auto), bensì della totale negazione in radice di tale diritto. >> Il condomino non può sopraelevare a piacimento |
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