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Invalidita' delibera

Invalidita' delibera

Cass. sez. II, 2 ottobre 2000 n.13013
Le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle soltanto se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell’assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge.
Sono invece annullabili, nei termini previsti dall’art. 1137 c.c., le altre delibere “contarie alla legge o al regolamento di condominio”, tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio per la convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell’organo collegiale, in relazione all’oggetto della delibera da approvare.
 

 
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