L'amministratore di condominio ha soltanto una rappresentanza ex mandato dei vari condomini e la sua presenza non priva questi ultimi del potere di agire personalmente a difesa dei propri diritti, sia esclusivi sia comuni. " Alla luce di questa sentenza, i condomini possono costituirsi personalmente anche in grado di appello per la prima volta, senza che la mancata partecipazione al primo grado costituisca pregiudizio.
Il condominio non è soggetto giuridico dotato di propria personalità distinta da quella di coloro che ne fanno parte, bensì un semplice ente di gestione, il quale opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune, senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino.