In tema di ripartizione di spese condominiali la tabella millesimale approvata da tutti i condomini è modificabile soltanto con deliberazione adottata con il consenso di tutti i condomini, oppure con provvedimento del giudice nei soli casi tassativamente indicati dall'art. 69 att. c.c.
Ne consegue che il potere dell'assemblea condominiale di deliberare a maggioranza una ripartizione provvisoria dei contributi a titolo di acconto e salvo conguaglio può riconoscersi soltanto in assenza di una precedente regolamentazione negoziale.