La delibera condominiale di accertamento e ricognizione dell'esistenza di una determinata tabella millesimale, con riserva di successivo riesame, ed il pagamento per diversi anni da parte dei condomini in base a tale tabella accertata essere di fatto applicata, costituiscono prova certa e sicura della vigenza di quella tabella che rappresenta il criterio concreto di ripartizione delle spese per la gestione delle cose comuni.
Ne consegue che il singolo condomino, il quale per vari anni ha effettuato il pagamento in base a tabella millesimale di fatto in vigore - ancorché difforme da quella originaria - non può opporsi al decreto ingiuntivo, emesso ai sensi dell'art. 63 att. c.c., finché non propone domanda giudiziaria (nei confronti di tutti i condomini e non del solo amministratore) diretta ad ottenere la revisione di tale tabella di fatto e salva ripetizione delle maggiori somme pagate.