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La delibera di formazione o di modifica delle tabelle millesimali può essere delegata verbalmente ad una commissione, "facta concludentia"

Cassazione del 27/03/1998 n° 3251
In tema di condominio, la delibera di formazione e modifica delle tabelle millesimali, è valida anche se il consenso è espresso da delegati verbali dei condomini, senza necessità di procura scritta, potendo il mandato essere provato con qualsiasi mezzo, anche per "facta concludentia" - come nel caso di prolungata accettazione dei successivi bilanci - perché le dette tabelle hanno funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali onde ripartire le relative spese stabilire la misura del dirittodi partecipazione alla volontà assembleare, ma non incidono sui diritti reali spettanti a ciascun condomino.
 

 
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