Non può considerarsi conseguenza di un errore, ai sensi e per gli effetti della revisione e modificazione delle tabelle millesimali prevista dall'articolo 69, disp. att., Codice civile, l'adozione di criteri più o meno soggettivi con cui la valutazione dei singoli elementi necessari per la stima sia stata compiuta, allorché questi criteri non portino ad una palese e obbiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.
Se, dunque, i criteri utilizzati sono espressione di un libero e consentito apprezzamento, per giungere alla dimostrazione della sussistenza di un errore tabellare occorre una ricostruzione del procedimento logico e tecnico di valutazione seguito dal primo redattore e l'individuazione, in tale ambito, di un errore della cui prova è onerato colui che ha promosso l'azione. Neppure potrebbe portare ad una diversa soluzione il denunciato mutamento del regime di mercato degli immobili e la sua incidenza sui criteri di redditività originariamente attribuiti alle singole unità immobiliari, per il quale viene invocata l'applicazione della norma di cui all'articolo 69, n. disp. att., Codice civile, relativa al mutamento di condizioni, atteso che il fatto che le "mutate condizioni" cui si riferisce il n. 2 del citato articolo 69 sono solo quelle tassativamente elencate, ossia quelle che comportano una "notevole" alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano "in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata".
Tra le predette tassative condizioni non potrebbe perciò farsi rientrare quella, diversa, della mutata situazione di redditualità di alcune unità immobiliari, e per di più adottata indipendentemente da ogni dimostrazione sul fatto che il rapporto originario tra i piani o le porzioni di piano ne sia effettivamente risultato "notevolmente alterato".