Deve considerarsi nulla la delibera, approvata a maggioranza qualificata ma senza il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione, con la quale -essendo pendente domanda giudiziale di modifica delle tabelle millesimali -l'assemblea abbia determinato di effettuare la ripaltizione delle spese (avendo comunque approvato il rendiconto) in misura provvisoria e rinviandone il conguaglio ad un1 momento successivo, all' esito cioè del pendente giudizio.
Infatti, avendo la decisione modificativa delle tabelle millesimali natun'a ed efficacia costitutiva e non dichiarativa.
L'applicazione delle nuove tabelle non potrà mai avvenire in forma retroattiva, ma solo a far tempo dal passaggio in giudicato della decisione medesima.
E ciò anche in presenza di una clausola regolamentare che ne preveda la possibilità, atteso che questa risulta contraria alla legge.