Delibera con la quale vengono modificati i criteri di ripartizione delle spese
Tribunale di Napoli 29 aprile 2002 n. 5602
In tema di delibere dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, occorre distinguere quelle con cui vengono introdotti criteri di ripartizione ovvero sono modificati i criteri in precedenza fissati, per le quali è necessario, a pena di nullità radicale, il consenso unanime dei condomini, da quelle con le quali, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari, previste dall'art. 1135 c.c. n. 2 e n. 3, vengono in concreto ripartite le spese medesime all’interno d’un unico esercizio, atteso che queste ultime, ove adottate in violazione dei criteri già stabiliti, devono considerarsi annullabili e la relativa impugnativa va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. . In altri termini le deliberazioni con le quali vengono in concreto ripartite le spese condominiali, pur se siano adottate in violazione dei criteri legali o convenzionali prescritti, rappresentano esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 c.c. e, pertanto, anche se viziate, tali deliberazioni devono considerarsi annullabili e non nulle, perché danno luogo all'ipotesi delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio , rispetto alle quali l'impugnazione deve essere proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c.
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