Revisione di tabelle miillesimali e tabelle di gestione
Tribunale di Milano, 22 ottobre 2002 n. 1.2548
La trasformazione, operata da alcuni condomini nel solaio e nel vano sottotetto, costituisce valido e legittimo presupposto per l'accoglimento della domanda avente per oggetto la revisione dell'originaria tabella millesimale dello stabile e la conseguente rideterminazione dei valori millesimali propri delle unità modificate. Tale situazione di fatto costituisce altresì valido presupposto per l'ulteriore accertamento riguardante la ridistribuzione tra tutti gli altri condomini dei millesimi che residuano sul totale di mille. Per quanto riguarda, invece le cd "tabelle di gestione" (aventi ad oggetto riscaldamento e/o ascensore), la loro modifica esula dalla previsione di cui all'art. 69 disp. Att. Cod. civ., attinendo non tanto alla individuazione delle quote di comproprietà sulle parti comuni, quanto alla specificazione dei criteri di suddivisione della spesa relativa alla conservazione di tali parti, specificazione che può quindi essere in primis disposta solo dalla collettività dei condomini il cui operato può poi trovare autonoma censura in apposita controversia ma non può essere anticipato da interventi dell' Autorità Giudiziaria.
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