Condominio Web: Home Page

- Home > Archivio > sentenze > ripartizione >
Regolamento condominiale , Ripartizione spese generali e di manutenzione

Home Sentenze Leggi Codice Civile Moduli
Forum F.A.Q. Articoli Libri Manuale
 

Regolamento condominiale , Ripartizione spese generali e di manutenzione

Cassazione 18 Marzo 2002 n° 3944

In materia di condominio, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacchè di diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino (art. 1123 C.C) è liberamente derogabile per convenzione (quale, appunto il regolamento contrattuale di condominio), nè siffatta deroga può avere può avere alcuna effettiva incidenza sulla disposizione inderogabile dell'art. 1136 C.C. ovvero su quella dell'art. 69 disp.att. del C.C., in quanto, seppure riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, queste disciplinano segnatamente i diversi temi della costituzione dell'assemblea, della validità delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.




Segnala ad un amico
Stampa - Archivio sentenze

 
Acc.Totali 

Home Page | | Pubblicità | Credits
NetWork: Condominio web.com - Pagineprofessionisti.it
© Condominioweb 2000-08 by La Medica. I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori.