Non rimborsabili spese per il godimento delle cose comuni
Cassazione 11747/2003
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Sent. 11747/2003) ha affermato che, nel caso di trascuranza da parte degli altri comproprietari, il condomino che anticipi le spese per evitare il deterioramento del bene comune può chiedere il rimborso solo delle spese sostenute per la conservazione. In relazione alle spese per il godimento della cosa comune, invece, la Suprema Corte ha rilevato che il rimborso non è previsto, in quanto il condomino che le ha anticipate ha soddisfatto un godimento soggettivo, che è suo personale e non può riguardare gli altri partecipanti.
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