In tema di condominio negli edifici, la modifica della destinazione pertinenziale dei locali adibiti ad alloggio portiere, anche se di origine contrattuale, non richiede l'unanimità dei consensi, bensì una deliberazione dell'assemblea dei condomini adottata con la maggioranza qualificata di cui al quinto comma dell'art.1136 cod.civ. (Artt.1136, 1138, cod.civ.)