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La destinazione d'uso dell'alloggio portiere, può' essere variata con un'assemblea che deliberi con la maggioranza degli intervenuti in seconda convocazione

Cassazione 27/01/1996 n. 642
In tema di condominio negli edifici, la modifica della destinazione pertinenziale dei locali adibiti ad alloggio portiere, anche se di origine contrattuale, non richiede l'unanimità dei consensi, bensì una deliberazione dell'assemblea dei condomini adottata con la maggioranza qualificata di cui al quinto comma dell'art.1136 cod.civ. (Artt.1136, 1138, cod.civ.)
 

 
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