Il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme percepite dall'amministratore (voci di entrata,
cioè le quote dei singoli condomini), la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate dai
corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere intellegibile all'assemblea l'andamento
della gestione.
Ne deriva che se il rendiconto presentato in assemblea non corrisponde allo scopo,
l'approvazione assembleare si forma in maniera viziata, con la conseguente possibilità di azione
giudiziaria ex art. 1137 c.c., se il termine non è spirato, ovvero, nella sede penale, di punire la truffa
quando alla violazione dell'obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del deceptus e
l'ingiusto profitto per la gente. Una volta sopravvenuta l'approvazione del rendiconto e spirato il
termine per l'impugnativa, il risultato economico è raggiunto: quel denaro che l'imputato non aveva
speso può ora farlo sparire dai conti impunemente, come se non ci fosse mai stato, perchè
l'apparenza, creata dal rendiconto fasullo, si è tramutata in realtà immodificabile.
L'amministratore è
il mandatario, gestore dei fondi a lui consegnati dai condòmini per destinarli obbligatoriamente e
secondo diligenza al pagamento delle spese sostenute per i servizi comuni. Ne discende che quel
denaro di cui ha il possesso per una finalizzazione unica non è di sua proprietà e quindi non può
destinarlo ad altri scopi con danno degli amministrati. La violazione del dovere giuridico realizza
altresì l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. conseguente all'abuso del rapporto giuridico
professionale ed al tradimento della fiducia riposta nell'amministratore dai condomini.