Resta valido e va ribadito il principio affermato da questa Corte che incombe sul condominio (o supercondominio) convenuto l'onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell'assemblea e validita' della delibera assunta. Invero, nell'ipotesi che un soggetto, il quale per la sua qualifica deve essere avvisato della convocazione dell'assemblea alla quale ha diritto di partecipare, deduca di non essere stato avvisato, mentre egli, in base al principio della distribuzione dell'onere probatorio, e' tenuto a dimostrare tale qualifica (da cui discende di conseguenza la sua posizione di "creditore" dell'avviso), spetta a colui che e' tenuto ad effettuare la comunicazione (e quindi ne e' debitore) a dover dare la prova di aver adempiuto all'obbligo dell'avviso.