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Il regolamento del condominio non trascritto è comunque valido ma non è opponibile ai successivi acquirenti.
Cassazione del 26/01/1998 n° 714
La trascrizione prevista dall'art.1138 comma terzo cod. civ. del regolamento di condominio nel registro (peraltro non istituito), di cui all'art.1129 cod. civ. integra un mero onere di pubblicità dichiarativa, la cui inosservanza non comporta la nullità o l'inefficacia del regolamento approvato dall'assemblea dei condomini o predisposto dall'originario costruttore dell'edificio condominiale.
L'omessa trascrizione del regolamento nei RR.II. determina invece l'inopponibilità ai successivi acquirenti delle singole unità immobiliari comprese nell'edificio condominiale delle eventuali clausole limitative di diritti esclusivi di proprietà spettanti a ciascun condomino senza influire anch'essa sulla validità ed efficacia del regolamento. La norma di un regolamento di condominio che stabilisca per una determinata categoria di condomini l'esenzione dal concorso dalle spese di conservazione di una delle parti dell'edificio indicate nell'art. 1117 cod. civ., comporta il superamento nei riguardi di detta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su detta parte del fabbricato. Sentenze a tema: >> Può essere presunta la conoscenza dell’avvenuta convocazione dell’assemblea del condominio | |||
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