Se è vero, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che la convocazione dell'assemblea di un condominio, a pena d'invalidità della medesima, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1136, Codice civile, va comunicata a tutti i comproprietari pro indiviso di un piano o di una porzione di piano, stante l'inapplicabilità anche in via analogica dell'art. 2347, Codice civile, è altrettanto vero che in assenza di particolari formalità per la notifica dell'avviso di convocazione il coniuge convivente, allorquando la stessa sia stata notificato all'altro coniuge, comproprietario, talché una volta dimostrata tale presunzione, spetta alla controparte fornire la prova che in concreto tale conoscenza non vi sia stata.
Così pure è da ritenersi che sussistano elementi tali da poter affermare l'esistenza della presunzione di conoscenza della convocazione da parte degli altri comproprietari, se pur non conviventi, allorquando - come nel caso di specie - uno dei coeredi, in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, uno dei comproprietari può ritenersi ritualmente convocato a partecipare ad un'assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della stessa unità immobiliare, senza il bisogno di particolari formalità essendo sufficiente che risulti provata - anche per presunzioni - l'effettiva notizia della convocazione di assemblea ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza.