Nel caso dei c.d. condomini minimi (formati da due soli condomini) per la costituzione e deliberazioni dell’assemblea non si applica l’art. 1136 C.c., il quale richiede determinate maggioranze.
In tali casi, per ciò che riguarda l'amministrazione della cosa comune, tutti potranno concorrere ovvero delegare l'amministrazione a favore di uno solo di essi o di un terzo, provvedendo, altresì, alla formazione di un regolamento per l'ordinaria amministrazione.