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Le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque

Le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque

Cassazione Sez.II, 18/04/2002, n. 5626
La nullità delle deliberazioni assembleari può essere fatta valere da qualunque condomino interessato, anche se abbia partecipato all'assemblea ed espresso voto favorevole al provvedimento adottato, ad eccezione dell'ipotesi nella quale il voto si risolva in un atto negoziale implicante assunzione e riconoscimento di una propria personale obbligazione (sent. nn. 12281 del 1992, 3946 del 1994 1511 del 1997, 1511 e 14037 del 1999).
Le clausole dei regolamenti che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni (limitazioni all'uso delle scale, dei cortili ecc ... ) e quelle che attribuiscono ad alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli altri, hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione, che deve essere manifestato in forma scritta, essendo esse costitutive di oneri reali o servitù prediali, da trascrivere nei registri immobiliari della conservatoria per l'opponibilità ai terzi acquirenti di appartamenti dell'edificio condominiale; mentre, per la variazione delle clausole che disciplinano l'uso delle cose comuni, è sufficiente la deliberazione assembleare adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136 2^ comma del codice civile.
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